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Bonus 110

Superbonus 110% l'Agevolazione introdotta dal Dl Rilancio

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Il  Decreto Rilancio (dl  n.34 del  19/05/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio 2020 n.77), ha  introdotto nuove disposizioni in merito alla  detrazione delle spese sostenute dal  1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in  ambito di efficienza  energetica, di interventi antisismici, di installazione  di impianti  fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli   elettrici negli edifici (c.d. Superbonus).

In  particolare, l’art. 119 del Decreto Rilancio, nell’incrementare al  110 per cento l’aliquota di detrazione  spettante, individua le tipologie e  i requisiti tecnici degli  interventi oggetto di beneficio, l’ambito soggettivo  di applicazione  dell’agevolazione nonché gli adempimenti da attuare ai fini  della  spettanza della stessa.

Altra  importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è rappresentata dalla possibilità di optare,  in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per un contributo  anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd.  sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

               
Beneficiari

L’ambito  soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell’art.  119 del Decreto Rilancio, in particolare alla lettera a) individua i condomini,  alla lettera b) le persone fisiche,  al di fuori dell’esercizio di  attività di impresa, arti e professioni,  su unità immobiliari (massimo due) fermo  restando il riconoscimento  delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti comuni  dell’edificio, alla lettera c) gli Istituti Autonomi Case  Popolari (IACP), alla lettera d) le cooperative di abitazione a  proprietà indivisa, alla lettera d-bis) le ONLUS e alla lettera e)  le associazioni e società sportive dilettantistiche.

                               
Interventi agevolati
            
Sotto  il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a  fronte del sostenimento delle  spese relative a taluni specifici  interventi finalizzati alla riqualificazione  energetica e alla adozione  di misure antisismiche degli edifici (cd.  interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati  congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).

Gli  interventi “trainanti o principali”, secondo quanto stabilito ai commi 1  e 4 dell’art.119, sono quelli:  

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate  che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore  al 25 per  cento della superficie disperdente lorda dell’edificio  medesimo;
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti con  impianti centralizzati per il riscaldamento, il  raffrescamento o la fornitura  di acqua calda sanitaria sulle parti  comune degli edifici;
  • antisismici e  di riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus).

Limiti di spesa

Per gli interventi di isolamento termico sugli involucri, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici in condominio, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità  immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici  plurifamiliari;
  • 40.000 euro,  moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,  se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro,  moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se  lo stesso è composto da più di otto unità.

Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio  per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio  per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per gli interventi di sostituzione degli impianti di   climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità  immobiliari  di edifici plurifamiliari, il Superbonus è calcolato su un ammontare  complessivo delle spese non superiore a:

  • 30.000 euro per  singola unità immobiliare.

Per gli interventi antisismici (sismabonus), gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a:

  • 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole  unità immobiliari;
  • 96.000 euro, nel caso di acquisto delle case antisismiche;
  • 96.000 euro moltiplicato  per il numero delle unità immobiliari di ciascuno edificio (condomini).

Superbonus e altre agevolazioni edilizie

Le  disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti  che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del  patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus),  nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).   In particolare, come già precisato, il Superbonus a differenza delle  predette agevolazioni  prevede un’aliquota di detrazione più elevata,  nonché una diversa modalità di  fruizione dell’agevolazione in quanto la  detrazione è ripartita in 5 quote  annuali di pari importo ed è inoltre  possibile optare per un utilizzo  alternativo della detrazione mediante  lo sconto e la cessione.

Cessione e sconto in fattura
          
Ai  fini dell’opzione per la cessione e per lo sconto in fattura è  necessario acquisire:

  • Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la  sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
  • l’asseverazione del rispetto dei  requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della  congruità  delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Chi rilascia il visto di conformità
            
Il  visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del Dlgs n.241  del 1997,  dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle   dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e   consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle  attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
                   
Modello per l'opzione

L’esercizio dell’opzione (cessione e sconto in fattura), è   comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il denominato  “Comunicazione  dell’opzione relativa agli interventi di recupero del  patrimonio edilizio,  efficienza energetica, rischio sismico, impianti  fotovoltaici e colonnine di  ricarica”. Detta comunicazione è inviata  esclusivamente in via telematica  all’Agenzia delle Entrate a decorrere  dal 15 ottobre 2020.
La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno   successivo a quello in cui son state sostenute le spese che danno  diritto alla  detrazione.

Possiamo svolgere
        
  • Consulenza e assistenza fiscale per la fruizione del Superbonus.
  •                 
  • Rilasciare il visto di conformità per l’esercizio dell’opzione della cessione e dello sconto  in fattura;
  •                 
  • Trasmettere telematica all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione per l’esercizio dell’opzione della  cessione e dello sconto in fattura.

Costi

2,5% + IVA sul valore dell'importo da vistare.

In base alla complessità dell’incarico potrà essere applicata una maggiorazione fino al 50% dell’importo altrimenti liquidabile.


              
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